> STATUTO

DENOMINAZIONE

Art. 1) E' costituita ai sensi dell'art. 36 e seguenti del codice civile una Associazione Sportiva calcistica dilettantistica denominata "A.S. CERTOSA".

L'Associazione non ha fini di lucro e si pone come esclusivo perseguimento quello di finalità e di solidarietà sociale.

SEDE

Art. 2) L'Associazione ha sede in Via di Centocelle, 246 - 00175 Roma.

Essa potrà istituire sedi secondarie in tutto il territorio nazionale ed all'estero.

ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE

Art. 3) All'Associazione possono aderire tutti i cittadini che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età senza distinzione di razza, di religione o di ideologia politica; possono inoltre aderire società od enti che non abbiano finalità contrarie a quelle dell'Associazione o illecite.

Fanno parte dell'Associazione tutti coloro i quali dichiarino di perseguire i scopi della stessa e che siano in regola con il versamento delle quote associative.

Coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età dovranno presentare domanda firmata dai genitori o di chi fa le veci.

Gli associati costituenti non attribuiscono, in relazione alla minore età, il diritto di voto, ma solo di intervento nelle assemblee dei soci.

ADESIONI E ASSOCIAZIONI

Art. 4) L'Associazione aderisce alla Federazione Italiana Gioco Calcio della quale riconosce lo Statuto e i Regolamenti.

COLORI SOCIALI

Art. 5) I colori sociali sono verde, nero.

SCOPI

Art. 6) L'Associazione ha per oggetto esclusivo l'esercizio di attività sportiva calcistica dilettantistica ed in particolare la formazione e preparazione di squadre di calcio, nonché la promozione e lo svolgimento dell'attività calcistica in genere, con le finalità e con l'osservanza delle norme e delle direttive della Federazione Italiana Gioco Calcio e dei suoi Organi. L'Associazione si fa inoltre promotrice di corsi preparatori e/o di aggiornamento e di allenamento ginnico e sportivo con particolare riferimento al settore giovanile.

Per tale scopo l'Associazione potrà organizzare e potrà svolgere per gli associati le seguenti principali attività:

a) Incontri con personalità dello sport e della cultura sportiva italiani ed esteri: corsi, tavole rotonde, dibattiti con personaggi italiani ed esteri del mondo dello sport;

b) Manifestazioni calcistiche anche mediante l'utilizzo di spazi diversi da quelli offerti dalla sede dell'Associazione;

c) Servizi editoriali, svolti direttamente o a mezzo di terzi, connessi all'esercizio dell'attività sportiva calcistica dilettantistica secondo le finalità dell'Associazione.

d) L'Associazione potrà inoltre svolgere quasiasi attività di svago, sportiva e ricreativa connessa all'attività calcistica, purchè lecita ed aderente alle finalità e scopi associativi.

COLLABORAZIONI

Art. 7) Le attività proposte dall'Associazione potranno essere svolte con l'ausilio e la collaborazione di personalità sportive italiane ed estere. L'Associazione potrà avvalersi di liberi professionisti.

I compensi per tutte le citate collaborazioni dovranno essere concordate con il Consiglio Direttivo.

RIMBORSI SPESE

Art. 8) Gli associati che svolgono attività a favore dell'Associazione hanno diritto ad un rimborso spese nella misura massima preventivamente concordata con il Consiglio Direttivo.

CONTRIBUTI

Art. 9) L'Associazione non ha fini di lucro, ma potrà avvalersi, per raggiungere le attività di cui all'art. 6 di erogazioni, contributi, finanziamenti, convenzioni e provvidenze statali, regionali, provinciali e comunali e circoscrizionali e da Enti autonomi e persone, secondo la vigente e successiva normativa, anche attraverso convenzioni attinenti l'attività istituzionale.

SOCI

Art. 10) L'Associazione è composta dalle seguenti fattispecie:

a) Soci fondatori

b) Soci simpatizzanti

c) Soci onorari.

I Soci fondatori sono solo gli associati costituenti che, oltre ad essere i promotori ed i fondatori dell'Associazione, operano in modo continuo fattivamente per l'organizzazione e per il funzionamento dell'Associazione.

I Soci simpatizzanti sono le persone fisiche, anche se minori e le persone giuridiche che abbiano richiesto di far parte dell'Associazione ed abbiano presentato domanda di ammissione avallata da uno dei Soci fondatori.

I Soci onorari sono personaggi meritevoli di essere iscritti a tale categoria e sono proposti da uno o più membri del Consiglio Direttivo.

All'atto dell'adesione ciascun socio riceverà una tessera sociale. Il Consiglio Direttivo potrà entro trenta giorni dalla presentazione della domanda o ratificarla; in questo caso l'interessato potrà presentare ricorso all'Assemblea dei soci che delibererà in via definitiva.

QUOTA ASSOCIATIVA

Art. 11) Tutti i Soci sono tenuti a versare all'atto dell'iscrizione la quota associativa annuale. Tale quota, a scelta del Socio, potrà essere versata in rate di acconto.

Non possono essere previsti soci temporanei per la partecipazione alla vita associativa.

I soci che non presentano per iscritto le dimissioni entro e non oltre il 31 maggio dell'anno saranno considerati soci anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.

Le somme versate per le quote non sono rimborsabili in nessun caso.

DIRITTI DEI SOCI

Art. 12) Tutti i Soci hanno diritto, nei limiti del regolamento interno ad usufruire degli ambienti e degli spazi a disposizione dell'Associazione oltre a partecipare alle manifestazioni proposte dall'Associazione con le modalità stabilite dall'Assemblea dei soci.

PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

Art. 13) La qualità di socio si perde per mancato pagamento della quota annuale entro i termini previsti o per esclusione deliberata a maggioranza del Consiglio Direttivo.

Sarà espulso quel socio che non ottemperi alle disposizioni dello Statuto, alle deliberazioni degli organo sociali, che comprometta in qualsiasi modo l'immagine e nome dell'Associazione, che pregiudichi il perseguimento degli scopi sociali o tragga illeciti sfruttando la sua posizione all'interno dell'Associazione.

La quota sociale è intrasmissibile con eccezione dei trasferimenti mortis causa. La quota stessa non è rivalutabile.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 14) Sono organi dell'Associazione:

a) L'Assemblea dei soci

b) Il Consiglio Direttivo

c) Il Presidente

d) Il Collegio dei Revisori contabili

L'Assemblea nell'ambito del proprio Statuto è retto dal Consiglio Direttivo in conformità dell'Assemblea dei soci, che saranno verbalizzate in apposito libro: tale libro sarà a disposizione solo dei soci fondatori e dei soci simpatizzanti, oltrechè del Collegio dei revisori.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 15) L'Assemblea dei soci è costituita da tutti i soci.

Nell'Assemblea ciascun socio ha diritto ad un voto.

L'Assemblea comunque riunita è presieduta dal Presidente dell'Associazione, altrimenti dal Vice Presidente, al quale e demandato il compito di controllare la validità della convocazione ed il regolare svolgimento dei lavori. Il Segretario deve provvedere alla stesura di apposito verbale.

Per gli associati, maggiori di età, è previsto il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e della nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

CONVOCAZIONE

Art. 16) L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione almeno una volta all'anno al termine dell'esercizio finanziario e per discutere e deliberare:

a) La relazione annuale del Presidente dell'Associazione

b) Il bilancio consuntivo e preventivo dell'Associazione

c) Le modifiche allo Statuto sociale

L'Assemblea dei soci è inoltre convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un terzo degli associati.

La convocazione sarà fatta a mezzo avviso affisso nella sede dell'Associazione e nelle eventuali sedi secondarie almeno sette giorni prima di quello stabilito per l'adunanza: l'avviso dovrà contenere l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo di convocazione, nonché la data, l'ora ed il luogo per l'eventuale seconda convocazione che potrà aver luogo anche lo stesso giorno della prima.

QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

Art. 17) Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti: in prima convocazione con la presenza di almeno metà più uno dei soci; in seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Per modificare l'atto costitutivo o lo statuto occorre:

a) l'unanimità dei consensi dei soci

b) la presenza in Assemblea opportunamente convocata, in seconda convocazione, di tutti i soci fondatori se ancora presenti, di tutti i soci simpatizzanti, di tutti i membri effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti. Il voto favorevole della maggioranza degli associati intervenuti, aventi diritto di voto, deve avvenire per alzata di mano.

CONSIGLIO DIRETTIVO - CARICHE SOCIALI

Art. 18) Il Consiglio Direttivo è composto da sei soci eletti dall'Assemblea esclusivamente tra i soci fondatori e simpatizzanti.

Le cariche sociali sono rinnovate ogni due anni.

L'Assemblea dei soci elegge il Presidente, a maggioranza dei partecipanti l'Assemblea regolarmente convocata, con votazione a scrutinio segreto.

Tutti i soci possono proporre la loro candidatura.

Il Presidente elettro propone i membri del Consiglio Direttivo, che ricopriranno le seguenti cariche sociali:

- Vice Presidente

- Segretario

- Cassiere

- Gestore impianti

- Economo

Il Presidente convoca l'Assemblea dei soci entro una settimana per l'approvazione della costituzione del Consiglio Direttivo. Il Consiglio è costituito a maggioranza dei presenti per alzata di mano.

ADUNANZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 19) Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando ne faccia richiesta un componente del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito se convocato con lettera raccomandata da spedirsi almeno sette giorni prima dell'adunanza, purchè sia presente il Presidente o il Vice Presidente ed almeno altri due membri del Consiglio.

La lettera dovrà contenere l'ordine del giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza.

Le delibere del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza di voti, il voto del Presidente, in caso di parità, ha valore decisivo.

Tutte le decisioni del Consiglio Direttivo devono essere trascritte nel relativo verbale a cura del Segretario. Il verbale sarà a disposizione del Consiglio Direttivo, dei soci, nonché del Collegio dei Revisori.

PRESIDENZA DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 20) Il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio Direttivo sono anche il Presidente e il Vice Presidente dell'Associazione.

Il Presidente la rappresenta legalmente sia di fronte a terzi sia in giudizio.

In caso di indisponibilità del Presidente entrerà in carica temporaneamente a tutti gli effetti il Vice Presidente.

Su proposta unanime di tutti i Soci il sig. Benedetto Grillo viene nominato Presidente onorario a vita dell'A.S. CERTOSA.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 21) Il Collegio dei Revisori dei Conti - se costituito - è composto da due membri effettivi e da due supplementari, proposti e eletti dall'Assemblea dei soci.

I membri effettivi eleggono il Presidente all'interno del Collegio.

I Revisori dei Conti sono scelti tra i soci e debbono avere provati requisiti morali e professionali. Essi rimangono in carica due anni e sono rieleggibili.

Questi provvederanno al controllo legale dei conti, oltre che contabile della gestione e parteciperanno alla redazione del bilancio predisponendo la relazione al bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci.

DURATA E SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 22) La durata dell'Associazione è indeterminata. Per determinare lo scioglimento dell'Associazione occorre il consenso unanime dei soci.

GRATUITA' DELLE CARICHE

Art. 23) Le cariche sociali ricoperte dai soci sono svolte a titolo gratuito, salvo eventuali rimborsi spese stabiliti nella misura massima dal Consiglio Direttivo.

OPERAZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE

Tutte le operazioni di ordinaria amministrazione (comprese quelle con Istituto di credito, PPTT, Comuni e Province) e gli interventi di ordinaria manutenzione dell'impianto possono essere compiute direttamente nell'ambito della gestione dell'Associazione. Le operazioni di straordinaria amministrazione e manutenzione dell'impianto devono essere approvati dal Consiglio Direttivo.

Tutti gli interventi programmabili di manutenzione straordinaria devono essere portati a conoscenza dei Soci, nell'ambito dell'Assemblea dei Soci, e da loro approvati.

PATRIMONIO SOCIALE

Art. 24) Il patrimonio sociale è composto dal patrimonio formato dai beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione, dai fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio e dalle seguenti entrate:

a) tasse di ammissione dei soci

b) contributi, sovvenzioni, elargizioni, finanziamenti e sponsorizzazioni da parte del CONI, della Federazione Italiana Gioco Calcio, di Enti pubblici o di qualsiasi altro in genere;

c) donazioni, elargizioni e lasciti anche di immobili;

d) proventi derivanti da qualsiasi attività strumentale al raggiungimento degli scopi associativi;

e) redditi conseguiti derivanti dal proprio patrimonio;

f) eventuali introiti di manifestazioni sportive e di eventuali sottoscrizioni.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 25) L'esercizio finanziario si chiude il 15 giugno di ogni anno. Il primo esercizio si chiude il 15 giugno 2002. Entro quindici giorni dalla fine di ogni esercizio sarà predisposto dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo e preventivo del successivo esercizio.

Art. 26) E' fatto espresso divieto di:

a) procedere alla distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura;

b) di impiegare eventuali utili o avanzi di gestione al di fuori delle attività istituzionali o di quelle direttamente connesse, bensì soltanto per la realizzazione delle attività statutarie.

Art. 27) L'associato che per qualsiasi motivo cessi di far parte dell'Associazione non ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 28) In caso di scioglimento esiste l'obbligo di devoluzione del patrimonio societario ad altre associazioni con finalità analoghe o aventi pubblica utilità.

Art. 29) E' fatto espresso obbligo di garantire la disciplina uniforme del rapporto associativo senza limiti temporali e con diritto di voto per i soci maggiore di età (come meglio previsto in apposito articolo).

Art. 30) Per quanto eventualmente non contemplato dal presente Statuto si fa espressamente riferimento alle Leggi vigenti in materia di Associazioni non riconosciute.

 

Roma, 26 giugno 2001

 

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