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DENOMINAZIONE
Art. 1) E' costituita ai sensi dell'art. 36 e seguenti
del codice civile una Associazione Sportiva calcistica dilettantistica denominata
"A.S. CERTOSA".
L'Associazione non ha fini di lucro e si pone come
esclusivo perseguimento quello di finalità e di solidarietà
sociale.
SEDE
Art. 2) L'Associazione ha sede in Via di Centocelle,
246 - 00175 Roma.
Essa potrà istituire sedi secondarie in tutto
il territorio nazionale ed all'estero.
ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE
Art. 3) All'Associazione possono aderire tutti i cittadini
che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età senza distinzione
di razza, di religione o di ideologia politica; possono inoltre aderire società
od enti che non abbiano finalità contrarie a quelle dell'Associazione
o illecite.
Fanno parte dell'Associazione tutti coloro i quali
dichiarino di perseguire i scopi della stessa e che siano in regola con il
versamento delle quote associative.
Coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età
dovranno presentare domanda firmata dai genitori o di chi fa le veci.
Gli associati costituenti non attribuiscono, in relazione
alla minore età, il diritto di voto, ma solo di intervento nelle assemblee
dei soci.
ADESIONI E ASSOCIAZIONI
Art. 4) L'Associazione aderisce alla Federazione Italiana
Gioco Calcio della quale riconosce lo Statuto e i Regolamenti.
COLORI SOCIALI
Art. 5) I colori sociali sono verde, nero.
SCOPI
Art. 6) L'Associazione ha per oggetto esclusivo l'esercizio
di attività sportiva calcistica dilettantistica ed in particolare la
formazione e preparazione di squadre di calcio, nonché la promozione
e lo svolgimento dell'attività calcistica in genere, con le finalità
e con l'osservanza delle norme e delle direttive della Federazione Italiana
Gioco Calcio e dei suoi Organi. L'Associazione si fa inoltre promotrice di
corsi preparatori e/o di aggiornamento e di allenamento ginnico e sportivo
con particolare riferimento al settore giovanile.
Per tale scopo l'Associazione potrà organizzare
e potrà svolgere per gli associati le seguenti principali attività:
a) Incontri con personalità dello sport e della
cultura sportiva italiani ed esteri: corsi, tavole rotonde, dibattiti con
personaggi italiani ed esteri del mondo dello sport;
b) Manifestazioni calcistiche anche mediante l'utilizzo
di spazi diversi da quelli offerti dalla sede dell'Associazione;
c) Servizi editoriali, svolti direttamente o a mezzo
di terzi, connessi all'esercizio dell'attività sportiva calcistica
dilettantistica secondo le finalità dell'Associazione.
d) L'Associazione potrà inoltre svolgere quasiasi
attività di svago, sportiva e ricreativa connessa all'attività
calcistica, purchè lecita ed aderente alle finalità e scopi
associativi.
COLLABORAZIONI
Art. 7) Le attività proposte dall'Associazione
potranno essere svolte con l'ausilio e la collaborazione di personalità
sportive italiane ed estere. L'Associazione potrà avvalersi di liberi
professionisti.
I compensi per tutte le citate collaborazioni dovranno
essere concordate con il Consiglio Direttivo.
RIMBORSI SPESE
Art. 8) Gli associati che svolgono attività
a favore dell'Associazione hanno diritto ad un rimborso spese nella misura
massima preventivamente concordata con il Consiglio Direttivo.
CONTRIBUTI
Art. 9) L'Associazione non ha fini di lucro, ma potrà
avvalersi, per raggiungere le attività di cui all'art. 6 di erogazioni,
contributi, finanziamenti, convenzioni e provvidenze statali, regionali, provinciali
e comunali e circoscrizionali e da Enti autonomi e persone, secondo la vigente
e successiva normativa, anche attraverso convenzioni attinenti l'attività
istituzionale.
SOCI
Art. 10) L'Associazione è composta dalle seguenti
fattispecie:
a) Soci fondatori
b) Soci simpatizzanti
c) Soci onorari.
I Soci fondatori sono solo gli associati costituenti
che, oltre ad essere i promotori ed i fondatori dell'Associazione, operano
in modo continuo fattivamente per l'organizzazione e per il funzionamento
dell'Associazione.
I Soci simpatizzanti sono le persone fisiche, anche
se minori e le persone giuridiche che abbiano richiesto di far parte dell'Associazione
ed abbiano presentato domanda di ammissione avallata da uno dei Soci fondatori.
I Soci onorari sono personaggi meritevoli di essere
iscritti a tale categoria e sono proposti da uno o più membri del Consiglio
Direttivo.
All'atto dell'adesione ciascun socio riceverà
una tessera sociale. Il Consiglio Direttivo potrà entro trenta giorni
dalla presentazione della domanda o ratificarla; in questo caso l'interessato
potrà presentare ricorso all'Assemblea dei soci che delibererà
in via definitiva.
QUOTA ASSOCIATIVA
Art. 11) Tutti i Soci sono tenuti a versare all'atto
dell'iscrizione la quota associativa annuale. Tale quota, a scelta del Socio,
potrà essere versata in rate di acconto.
Non possono essere previsti soci temporanei per la
partecipazione alla vita associativa.
I soci che non presentano per iscritto le dimissioni
entro e non oltre il 31 maggio dell'anno saranno considerati soci anche per
l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.
Le somme versate per le quote non sono rimborsabili
in nessun caso.
DIRITTI DEI SOCI
Art. 12) Tutti i Soci hanno diritto, nei limiti del
regolamento interno ad usufruire degli ambienti e degli spazi a disposizione
dell'Associazione oltre a partecipare alle manifestazioni proposte dall'Associazione
con le modalità stabilite dall'Assemblea dei soci.
PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO
Art. 13) La qualità di socio si perde per mancato
pagamento della quota annuale entro i termini previsti o per esclusione deliberata
a maggioranza del Consiglio Direttivo.
Sarà espulso quel socio che non ottemperi alle
disposizioni dello Statuto, alle deliberazioni degli organo sociali, che comprometta
in qualsiasi modo l'immagine e nome dell'Associazione, che pregiudichi il
perseguimento degli scopi sociali o tragga illeciti sfruttando la sua posizione
all'interno dell'Associazione.
La quota sociale è intrasmissibile con eccezione
dei trasferimenti mortis causa. La quota stessa non è rivalutabile.
ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
Art. 14) Sono organi dell'Associazione:
a) L'Assemblea dei soci
b) Il Consiglio Direttivo
c) Il Presidente
d) Il Collegio dei Revisori contabili
L'Assemblea nell'ambito del proprio Statuto è
retto dal Consiglio Direttivo in conformità dell'Assemblea dei soci,
che saranno verbalizzate in apposito libro: tale libro sarà a disposizione
solo dei soci fondatori e dei soci simpatizzanti, oltrechè del Collegio
dei revisori.
ASSEMBLEA DEI SOCI
Art. 15) L'Assemblea dei soci è costituita da
tutti i soci.
Nell'Assemblea ciascun socio ha diritto ad un voto.
L'Assemblea comunque riunita è presieduta dal
Presidente dell'Associazione, altrimenti dal Vice Presidente, al quale e demandato
il compito di controllare la validità della convocazione ed il regolare
svolgimento dei lavori. Il Segretario deve provvedere alla stesura di apposito
verbale.
Per gli associati, maggiori di età, è
previsto il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto
e della nomina degli organi direttivi dell'Associazione.
CONVOCAZIONE
Art. 16) L'Assemblea è convocata dal Presidente
dell'Associazione almeno una volta all'anno al termine dell'esercizio finanziario
e per discutere e deliberare:
a) La relazione annuale del Presidente dell'Associazione
b) Il bilancio consuntivo e preventivo dell'Associazione
c) Le modifiche allo Statuto sociale
L'Assemblea dei soci è inoltre convocata tutte
le volte che il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando
ne sia fatta richiesta motivata da almeno un terzo degli associati.
La convocazione sarà fatta a mezzo avviso affisso
nella sede dell'Associazione e nelle eventuali sedi secondarie almeno sette
giorni prima di quello stabilito per l'adunanza: l'avviso dovrà contenere
l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo di convocazione, nonché
la data, l'ora ed il luogo per l'eventuale seconda convocazione che potrà
aver luogo anche lo stesso giorno della prima.
QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI
Art. 17) Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese
a maggioranza dei voti: in prima convocazione con la presenza di almeno metà
più uno dei soci; in seconda convocazione l'Assemblea è valida
qualunque sia il numero degli intervenuti.
Per modificare l'atto costitutivo o lo statuto occorre:
a) l'unanimità dei consensi dei soci
b) la presenza in Assemblea opportunamente convocata,
in seconda convocazione, di tutti i soci fondatori se ancora presenti, di
tutti i soci simpatizzanti, di tutti i membri effettivi del Collegio dei Revisori
dei Conti. Il voto favorevole della maggioranza degli associati intervenuti,
aventi diritto di voto, deve avvenire per alzata di mano.
CONSIGLIO DIRETTIVO - CARICHE SOCIALI
Art. 18) Il Consiglio Direttivo è composto da
sei soci eletti dall'Assemblea esclusivamente tra i soci fondatori e simpatizzanti.
Le cariche sociali sono rinnovate ogni due anni.
L'Assemblea dei soci elegge il Presidente, a maggioranza
dei partecipanti l'Assemblea regolarmente convocata, con votazione a scrutinio
segreto.
Tutti i soci possono proporre la loro candidatura.
Il Presidente elettro propone i membri del Consiglio
Direttivo, che ricopriranno le seguenti cariche sociali:
- Vice Presidente
- Segretario
- Cassiere
- Gestore impianti
- Economo
Il Presidente convoca l'Assemblea dei soci entro una
settimana per l'approvazione della costituzione del Consiglio Direttivo. Il
Consiglio è costituito a maggioranza dei presenti per alzata di mano.
ADUNANZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 19) Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta
il Presidente lo ritenga necessario o quando ne faccia richiesta un componente
del Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito
se convocato con lettera raccomandata da spedirsi almeno sette giorni prima
dell'adunanza, purchè sia presente il Presidente o il Vice Presidente
ed almeno altri due membri del Consiglio.
La lettera dovrà contenere l'ordine del giorno,
l'ora e il luogo dell'adunanza.
Le delibere del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza
di voti, il voto del Presidente, in caso di parità, ha valore decisivo.
Tutte le decisioni del Consiglio Direttivo devono essere
trascritte nel relativo verbale a cura del Segretario. Il verbale sarà
a disposizione del Consiglio Direttivo, dei soci, nonché del Collegio
dei Revisori.
PRESIDENZA DELL'ASSOCIAZIONE
Art. 20) Il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio
Direttivo sono anche il Presidente e il Vice Presidente dell'Associazione.
Il Presidente la rappresenta legalmente sia di fronte
a terzi sia in giudizio.
In caso di indisponibilità del Presidente entrerà
in carica temporaneamente a tutti gli effetti il Vice Presidente.
Su proposta unanime di tutti i Soci il sig. Benedetto
Grillo viene nominato Presidente onorario a vita dell'A.S. CERTOSA.
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Art. 21) Il Collegio dei Revisori dei Conti - se costituito
- è composto da due membri effettivi e da due supplementari, proposti
e eletti dall'Assemblea dei soci.
I membri effettivi eleggono il Presidente all'interno
del Collegio.
I Revisori dei Conti sono scelti tra i soci e debbono
avere provati requisiti morali e professionali. Essi rimangono in carica due
anni e sono rieleggibili.
Questi provvederanno al controllo legale dei conti,
oltre che contabile della gestione e parteciperanno alla redazione del bilancio
predisponendo la relazione al bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione
dell'Assemblea dei soci.
DURATA E SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE
Art. 22) La durata dell'Associazione è indeterminata.
Per determinare lo scioglimento dell'Associazione occorre il consenso unanime
dei soci.
GRATUITA' DELLE CARICHE
Art. 23) Le cariche sociali ricoperte dai soci sono
svolte a titolo gratuito, salvo eventuali rimborsi spese stabiliti nella misura
massima dal Consiglio Direttivo.
OPERAZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE
Tutte le operazioni di ordinaria amministrazione (comprese
quelle con Istituto di credito, PPTT, Comuni e Province) e gli interventi
di ordinaria manutenzione dell'impianto possono essere compiute direttamente
nell'ambito della gestione dell'Associazione. Le operazioni di straordinaria
amministrazione e manutenzione dell'impianto devono essere approvati dal Consiglio
Direttivo.
Tutti gli interventi programmabili di manutenzione
straordinaria devono essere portati a conoscenza dei Soci, nell'ambito dell'Assemblea
dei Soci, e da loro approvati.
PATRIMONIO SOCIALE
Art. 24) Il patrimonio sociale è composto dal
patrimonio formato dai beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione,
dai fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio e dalle seguenti
entrate:
a) tasse di ammissione dei soci
b) contributi, sovvenzioni, elargizioni, finanziamenti
e sponsorizzazioni da parte del CONI, della Federazione Italiana Gioco Calcio,
di Enti pubblici o di qualsiasi altro in genere;
c) donazioni, elargizioni e lasciti anche di immobili;
d) proventi derivanti da qualsiasi attività
strumentale al raggiungimento degli scopi associativi;
e) redditi conseguiti derivanti dal proprio patrimonio;
f) eventuali introiti di manifestazioni sportive e
di eventuali sottoscrizioni.
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 25) L'esercizio finanziario si chiude il 15 giugno
di ogni anno. Il primo esercizio si chiude il 15 giugno 2002. Entro quindici
giorni dalla fine di ogni esercizio sarà predisposto dal Consiglio
Direttivo il bilancio consuntivo e preventivo del successivo esercizio.
Art. 26) E' fatto espresso divieto di:
a) procedere alla distribuzione, anche in modo indiretto,
di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione,
a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge
o siano effettuate a favore di altre associazioni che per legge, statuto o
regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura;
b) di impiegare eventuali utili o avanzi di gestione
al di fuori delle attività istituzionali o di quelle direttamente connesse,
bensì soltanto per la realizzazione delle attività statutarie.
Art. 27) L'associato che per qualsiasi motivo cessi
di far parte dell'Associazione non ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.
Art. 28) In caso di scioglimento esiste l'obbligo di
devoluzione del patrimonio societario ad altre associazioni con finalità
analoghe o aventi pubblica utilità.
Art. 29) E' fatto espresso obbligo di garantire la
disciplina uniforme del rapporto associativo senza limiti temporali e con
diritto di voto per i soci maggiore di età (come meglio previsto in
apposito articolo).
Art. 30) Per quanto eventualmente non contemplato dal
presente Statuto si fa espressamente riferimento alle Leggi vigenti in materia
di Associazioni non riconosciute.
Roma, 26 giugno 2001
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